SCADENZE – Le note di spesa datate ottobre, novembre e dicembre 2020, dovranno essere presentate a Casagit per il rimborso inderogabilmente entro il mese di marzo 2021. Naturalmente potranno essere presentate anche le note di spesa datate gennaio, febbraio e marzo 2021. Si ricorda che le note di spesa presentate dopo la scadenza potranno essere rimborsate dalla Cassa soltanto al 50 per cento e soltanto per una volta non poi ripetibile.
FOTOCOPIE – Da gennaio, le note spesa emesse con data 2021 potranno essere presentate a Casagit in fotocopia: non sarà più necessario presentare gli originali. Naturalmente, però, il socio dovrà aver cura di conservare i propri originali per almeno 5 anni, nella eventualità che la Agenzia delle Entrate voglia procedere ad un controllo sulle ricevute portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Nota bene: per scontrini o fatture datate 2020 è necessario continuare a presentare gli originali.
PROVVIDENZE COVID – Nel corso del 2021 è previsto un contributo complessivo annuo fino a 60 euro per accertamenti clinici o diagnostici (tamponi e test sierologici validati dal Ssn) nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso) e acquisto di saturimetro o pulsossimetro. Per il il rimborso è necessario presentare a Casagit fattura o scontrino parlante con l’indicazione del dispositivo acquistato. Questo provvedimento resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 e interessa tutti gli associati alla Cassa e i familiari assistiti.
ADEMPIMENTI FISCALI – Allo stato attuale, anche quest’anno la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata alla Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre, direttamente o attraverso il commercialista o il Caf. Per gli assistiti Casagit, questi i punti importati da tener presente.
Soci contrattualizzati CNLG e pensionati INPGI – Possono portare in detrazione solo la spesa sanitaria non rimborsata da Casagit. I familiari (coniuge e figli) assistiti nel nucleo familiare del socio possono invece portare in detrazione l’intera spesa sanitaria sostenuta anche se rimborsata in tutto o in parte da Casagit (articolo 15, lett. C, ultima parte del Testo Unico delle imposte sui redditi e risoluzione 25/11/2005, n. 167/E). Sulla base del Testo Unico delle imposte sui redditi (articolo 51 comma 2 lettera a) i contributi versati dai soci contrattualizzati e pensionati (generalmente prelevati direttamente in busta paga o sulla pensione) sono fiscalmente deducibili alla fonte, da parte del datore di lavoro e dell’Inpgi, fino al limite di 3.615,20 euro. I contributi versati (Mav) per i familiari assistiti non sono deducibili.
Coniuge non a carico – Il coniuge non a carico (per il quale il socio contrattualizzato CNLG o pensionato Inpgi ha versato nel 2020 il “contributo individuale” di 900 euro) nella propria dichiarazione dei redditi può portare in detrazione tutte le spese sanitarie, anche se rimborsate interamente o in parte da Casagit. Il contributo di 900 euro non è deducibile.
Soci volontari – I Soci volontari (cioè non contrattualizzati CNLG né pensionati Inpgi) possono portare in detrazione soltanto la spesa sanitaria non rimborsata da Casagit. I familiari assistiti possono invece portare in detrazione l’intera spesa sanitaria, anche se rimborsata in tutto o in parte da Casagit (articolo 15, lett. C, ultima parte del Testo unico delle imposte sui redditi e risoluzione 25/11/2005, n. 167/E). Sulla base del Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 15 comma 1 lettera i bis) i contributi versati dai Soci volontari sono fiscalmente detraibili nella misura del 19 per cento del contributo associativo (riferito esclusivamente al socio titolare di posizione) fino al limite di 1.300 euro di contribuzione. Il contributo versato per i familiari assistiti non è invece detraibile.
Documentazione necessaria – Per la detraibilità dei contributi, i Soci volontari devono presentare la ricevuta del bollettino MAV o la contabile del bonifico effettuato presso gli sportelli bancari e postali, oppure on-line.
Per la detraibilità della spesa sanitaria, il socio Casagit può avvalersi del 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (a partire dal 30 aprile), completo degli importi trasmessi da Casagit Salute riferiti ai rimborsi delle proprie spese sanitarie e ai contributi versati per sé direttamente alla Mutua.
Al commercialista o al Caf è necessario presentare fotocopia delle spese sostenute e/o le distinte di liquidazione trasmesse da Casagit Salute. E’ bene procurarsi la fotocopia anche delle fatture di cliniche ed altre strutture in regime di convenzione diretta: in questo caso, infatti, è vero che la Cassa paga direttamente la struttura sanitaria, ma paga pur sempre in nome e per conto dell’assistito, al quale è appunto intestata la fattura ed anche questi importi, quindi, rientrano nel regime delle spese sanitarie detraibili.
Considerando che non tutti i Caf ritengono sufficienti le distinte di liquidazione, è bene munirsi preventivamente delle fotocopie di scontrini, ricevute o fatture rilasciate dai medici o dalle strutture sanitarie.
I soci contrattualizzati CNLG e pensionati Inpgi possono recuperare le distinte di liquidazione dalla propria Area Riservata sul sito Casagit.
Casagit Salute non può fare le fotocopie: ogni anno vengono liquidate più di 90mila pratiche e non è possibile effettuare e inviare le copie.