RAS, INDENNITÀ A COMPENSAZIONE DEL MANCATO REDDITO

Pubblichiamo integralmente la comunicazione che ci è giunta dalla RAS relativamente alla concessione di una indennità (una tantum) a compensazione del mancato reddito a favore di ditte e
soggetti lavoratori autonomi, con o senza partita iva.

Oggetto: LEGGE REGIONALE SARDEGNA n. 17/2021, art. 10, comma 12, AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA’ UNA TANTUM A COMPENSAZIONE DEL MANCATO REDDITO A FAVORE DI DITTE E SOGGETTI LAVORATORI AUTONOMI, CON O SENZA PARTITA IVA.

In riscontro alla pregiata Vostra, prot. 5212 n. del 27.1.2023, si rappresenta quanto in appresso. Come già evidenziato, la scrivente Amministrazione ritiene di non doversi discostare dal dettato letterale, e dalla conseguente interpretazione unanime, del disposto di cui all’art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000, come modificato dall’art. 15, comma 1, della L. 183/2011, laddove chiaramente dispone “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”. Ciò poiché si ritiene dato inconfutabile che tutte le casse previdenziali, ferma restando la natura di pubblico servizio, in coerenza con l’art. 38 Cost., dell’attività da essi svolte, non possano essere considerate “pubbliche amministrazioni”, con ogni necessaria conseguenza. D’altra parte, la tesi della natura privatistica degli enti previdenziali, privatizzati, giustappunto, con D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, è – ed è stata da sempre – sostenuta dagli enti previdenziali medesimi, tra cui Codesto Istituto, e cristallizzata nell’atto di costituzione nel giudizio dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel quale i ricorrenti (ivi compreso l’I.N.P.G.I.) si dolevano del provvedimento dell’Istat che aveva incluso le casse previdenziali privatizzate nell’elenco dei soggetti da inserire nel conto consolidato dello Stato per l’anno 2011 e, in definitiva, da sottoporre alle regole della riduzione del disavanzo pubblico. Ciò è tanto vero che tutte le casse previdenziali in cui confluiscono i potenziali soggetti beneficiari interessati dall’avviso in oggetto (es. Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti, Cassa Nazionale del Notariato, Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali, Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro, Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari, Ente Previdenza Periti Industriali., Inarcassa, etc.) hanno rilasciato, a semplice richiesta del professionista iscritto, l’attestazione di regolarità contributiva ossia il documento equipollente al DURC, senza l’apposizione della dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. In disparte, in ogni caso, tale disquisizione che esula totalmente dalla finalità dell’interlocuzione avviata con Codesto Istituto e che, ribadiamo, non inficia in alcun modo l’integrazione documentale della domanda di indennità – la quale si considera perfezionata con l’acquisizione del documento che attesta la regolarità contributiva- preme evidenziare che la richiesta di interlocuzione medesima ci è stata sollecitata direttamente dai Vostri iscritti, i quali, a supporto di quanto rappresentato, hanno condiviso quanto riportato da Vostri dipendenti/collaboratori riguardo l’opportunità/necessità che la richiesta di regolarità contributiva provenisse direttamente dalla scrivente Amministrazione, utilizzando il modello denominato “Mod. Arc. 4” reperibile nel Vostro sito istituzionale. Orbene, sul punto è necessario chiarire che questa Amministrazione non può effettuare una siffatta richiesta, in primo luogo in quanto non confacente alla fattispecie qui in argomento, posto che nel caso in oggetto si sta operando nell’ambito dell’esercizio di poteri autoritativi riconducibile all’alveo dei provvedimenti di cui all’art. 12 della L. 241/1990 (concessione di sovvenzioni) e non come stazione appaltante all’interno di un rapporto sinallagmatico governato dalle procedure di cui al D. Lgs. 50/2016, in secondo luogo in quanto tale attività, rapportata all’elevato numero di soggetti proponenti appartenenti alla categoria dei giornalisti, comporterebbe un aggravio del procedimento amministrativo, con conseguente ritardo nella conclusione del procedimento medesimo, non giustificato da ragioni oggettive o normative, in totale spregio di quanto disposto dall’art. 2 della stessa L. 241/1990. Ciò chiarito, anche in un’ottica di leale collaborazione tra organi deputati, nella sostanza, alla cura dell’interesse pubblico, si rinnova l’invito a voler rilasciare a seguito di richiesta del professionista iscritto, qualora ne sussistano i presupposti fattuali, l’attestazione di regolarità contributiva utile e necessaria a questa Amministrazione a procedere con la chiusura dell’istruttoria delle domande di indennità ed alla conseguente predisposizione degli atti propedeutici alla liquidazione dell’indennità medesima.

Il Direttore del Servizio – Dott. Paolo Sedda